Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 31/03/2005 n. 43

Art. 1-octies. - (Concorso riservato per dirigente scolastico). -

1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4Š serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.

2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.

Art. 1-novies. - (Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti). -

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) č sostituito dai seguenti: "C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3. C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2. C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, č possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 20052006". All'articolo 2: al comma 1, primo periodo, la parola: "Sincrotone" č sostituita dalla seguente: "Sincrotrone"; al comma 2, le parole: "non inferiore a 14 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005" e dopo le parole: "decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204," sono inserite le seguenti: "come rideterminato dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"; il comma 3 č sostituito dal seguente: "3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, č sostituito dal seguente: "4. Il consiglio direttivo č composto dal presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivitā, di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano""; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: ", il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchč l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia". 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all'anno 2004". Dopo l'articolo 2 č inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonchč per lo sviluppo economico e sociale del territorio). -

1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 3: al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a fa vore delle attivitā culturali e dello spettacolo"; dopo il comma 2, č inserito il seguente: "2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche

a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse

b) č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni č stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163""; al comma 3, alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289" sono aggiunte le seguenti: ", e successive modificazioni" e alla lettera c), dopo le parole: "dall'articolo 10 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; dopo il comma 3, sono aggiunti i se- guenti: "3-bis. Alle attivitā dello spettacolo č esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalitā sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerā sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Societā italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) č inserita la seguente: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;". 3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, č aggiunto il seguente: "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), č ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metā del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato". 3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro". 3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 č abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivitā culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalitā tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilitā delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente com ma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivitā culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformitā alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attivitā culturali, nonchč su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate". Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: "Art. 3-bis. - (Ulteriori interventi per i beni e le attivitā culturali). -

1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma č sostituito dal seguente: "Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalitā giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivitā analoghe".

2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" č sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivitā culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".

3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente"

b) il quinto periodo č sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni".

4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo č sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attivitā culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".

6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, č cosi' finalizzato

 

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